Associati

Possono aderire alla Camera, in qualità di associati, gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti nel registro dell’Ordine degli Avvocati di Padova, che esercitino la propria attività prevalentemente nel settore tributario o abbiano dimostrato un interesse anche scientifico per la materia, ovvero che diano un contributo importante al conseguimento delle finalità perseguite dalla Camera.

Gli associati:

  1. Bergo
  2. Buscema
  3. Chimento
  4. F. Moschetti
  5. G. Moschetti
  6. Gallio
  7. Gregianin
  8. Licciardello
  9. M. Moschetti
  10. Mastromattei
  11. Meconcelli
  12. Nichetti
  13. Nicolosi
  14. Picci
  15. Pisani
  16. Rampado
  17. Ripoldi
  18. Terrin
  19. Ugo
  20. Zaniolo

Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno i seguenti diritti:

  1. il diritto di voto, personale e individuale;
  2. di partecipare, secondo principi di democraticità, alla vita associativa e ad ogni iniziativa della camera di cui al all’art. 2;
  3. di organizzare ogni tipo di evento aderente alle finalità statutarie/ ogni tipo di evento legato ai fini dello Statuto;
  4. di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  5. e) di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

I soci hanno i seguenti doveri:

  1. rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni nonché ogni altra deliberazione, comunque denominata, degli organi sociali;
  2. versare la quota associativa, sia quella da corrispondere al momento dell’adesione sia quella da corrispondere annualmente, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea;
  3. a versare eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio

Ogni associato può presentare alla Camera un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità dell’Avvocato nell’esercizio della professione. Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare l’esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa.

Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, radiazione dall’Ordine di appartenenza o per espulsione per il venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera.
  2. L’associato può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata e l’efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.
  3. L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Garante o anche su proprio impulso, per gravi motivi ovvero per il mancato pagamento della quota sociale per più di due anni anche non consecutivi nonostante l’inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo p.e.c. del secondo sollecito del Tesoriere. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all’interessato l’addebito. La decisione del Consiglio Direttivo non è impugnabile.
  4. La radiazione e la cancellazione dall’Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti comportano la cessazione della qualità di associato della Camera.
  5. L’associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione perde ogni diritto alle quote versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. 8.6 La qualità di associato e i diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Organi.

Sono organi della Camera:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e i Vicepresidenti (fino ad un massimo di due);
  4. il Segretario;
  5. il Revisore;
  6. il Garante;
  7. il Tesoriere.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

Assemblea.

  • L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative già deliberate alla data della convocazione/al momento dell’inizio dei lavori dell’assemblea e si riunisce presso la sede della Camera o in altro luogo della Provincia di Padova. L’Assemblea, fermo quanto disposto dal successivo comma 6 lett. b) per le assemblee elettive, si può riunire anche a distanza tramite piattaforme che consentono il collegamento audio e video, salvo che la maggioranza degli associati non chieda che si tenga in presenza.
  • L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro la fine di marzo, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per l’approvazione delle quote associative previa proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene altresì convocata quando il Presidente o due membri del Consiglio Direttivo Io ritengano opportuno ovvero quando almeno cinque associati ne facciano richiesta formulando l’ordine del giorno.
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente o Vicepresidente con l’ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 ore. 10.4 L’Assemblea Ordinaria delibera:
  1. l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
  2. la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, il Revisore ed il Garante; 5 L’Assemblea Straordinaria delibera:
  3. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
  4. lo scioglimento della Camera e la destinazione dell’eventuale fondo di cui all’art.
  • In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti associati che rappresentino, in presenza o per delega, almeno il 50 per cento di tutti gli associati aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti associati che rappresentino, in presenza o per delega, almeno i due terzi di tutti gli associati aventi diritto al voto.
  • In seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto.
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o in assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti, dall’associato più anziano d’età. L’Assemblea, all’inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un segretario d’assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.
  • Le deliberazioni dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto. 10.10 L’associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprano cariche sociali e sono valide se conferite in forma scritta e sottoscritte, anche con firma digitale, ed inviate al delegato a mezzo e-mail.
  • Gli associati potranno partecipare all’assemblea anche da remoto con modalità telematiche. La manifestazione di voto potrà avvenire con modalità telematiche mediante apposite piattaforme in grado di garantire, in presenza o da remoto, la segretezza del voto;
  • su ogni altro argomento non espressamente riservato all’Assemblea Straordinaria.
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